Art. 1

In vigore dal 16 dic 1985
Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia, stabilito rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80 e (CEE) n. 2295/82, è prorogato sino al 31 dicembre 1986.
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