Art. 5

In vigore dal 12 dic 1985
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986, ecceda il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riservate nelle rispettive riserve.
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