Art. 3
In vigore dal 12 dic 1985
1. Se una delle quote iniziali di uno stato membro, quale è fissata all', paragrafo 2 - ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell' - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali, uno stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta. 3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote, uno stato membro ha utilizzato, per il 90 % o più, anche la terza quota, esso precede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.
Questo precedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.
Storico versioni
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