Art. 2

In vigore dal 12 dic 1985
Gli stati membri, nonché i capitani delle navi battenti bandiera degli stati membri che pescano nelle acque di cui all', devono osservare gli articoli da 3 a 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (4).
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