Art. 1
In vigore dal 12 dic 1985
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, le navi battenti bandiera di uno stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione del Canada in materia di pesca nei limiti dei contingenti fissati in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3551:oj#art-1