Art. 2
1. Il numero dei funzionari che possono beneficiare dei provvedimenti di cui all'articolo 1 è così fissato:
In vigore dal 12 dic 1985
- 150 per il Parlamento europeo,
- 120 per il Consiglio,
- 500 per la Commissione, a titolo del bilancio « funzionamento »,
- 50 per la Commissione, a titolo del bilancio « ricerca »,
- 25 per la Corte di giustizia,
- 14 per il Comitato economico e sociale,
- 12 per la Corte dei conti.
2. Entro il limite previsto dal paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il numero dei funzionari che possono beneficiare in un anno determinato del provvedimento di cessazione dal servizio.
Per il 1986 il numero è così fissato:
- 75 per il Parlamento europeo,
- 30 per il Consiglio,
- 155 per la Commissione, a titolo del bilancio « funzionamento »,
- 15 per la Commissione, a titolo del bilancio « ricerca »,
- 7 per la Corte di giustizia,
- 8 per il Comitato economico e sociale,
- 3 per la Corte dei conti.
Storico versioni
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