Art. 2

1. Il numero dei funzionari che possono beneficiare dei provvedimenti di cui all'articolo 1 è così fissato:

In vigore dal 12 dic 1985
- 150 per il Parlamento europeo, - 120 per il Consiglio, - 500 per la Commissione, a titolo del bilancio « funzionamento », - 50 per la Commissione, a titolo del bilancio « ricerca », - 25 per la Corte di giustizia, - 14 per il Comitato economico e sociale, - 12 per la Corte dei conti. 2. Entro il limite previsto dal paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il numero dei funzionari che possono beneficiare in un anno determinato del provvedimento di cessazione dal servizio. Per il 1986 il numero è così fissato: - 75 per il Parlamento europeo, - 30 per il Consiglio, - 155 per la Commissione, a titolo del bilancio « funzionamento », - 15 per la Commissione, a titolo del bilancio « ricerca », - 7 per la Corte di giustizia, - 8 per il Comitato economico e sociale, - 3 per la Corte dei conti.
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