Art. 4

In vigore dal 12 dic 1985
1. L'ex funzionario cui sia stato applicato il provvvedimento previsto dall' ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70 % dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennità deve essere liquidata. 2. Il beneficio dell'indennità cessa, al più tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario raggiunge l'età di 65 anni e, in ogni caso, allorché l'interessato, prima di questa età, soddisfi alle condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianità. L'ex funzionario è allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità, che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui è stata versata per l'ultima volta l'indennità. 3. All'indennità prevista al paragrafo 1 è applicato il coefficiente correttore fissato per il paese sito all'interno o all'esterno della Comunità, ove il beneficiario fornisca prove di aver stabilito la sua residenza. Se il beneficiario dell'indennità fissa la sua residenza in un paese per il quale non sia stato fissato alcun coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è pari a 100. L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa viene pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Tuttavia viene pagata in franchi belgi allorché viene applicato il coefficiente correttore pari a 100, conformemente al secondo comma. L'indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto. 4. L'importo dei redditi lordi riscossi dall'interessato nelle sue nuove funzioni viene dedotto dall'indennità prevista al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore previsto al paragrafo 3. Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi considerati dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta. L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità. 5. Alle condizioni elencate all'articolo 67 dello statuto ed agli dell'allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti al beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1 ovvero alla o alle persone a cui, in virtù di disposizioni di legge o per effetto di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, è stata affidata la custodia dei figli; l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità. 6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale previsto dall'articolo 72 dello statuto purché versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare. 7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l'importo massimo previsto dall'articolo 77, secondo comma, dello statuto. Per l'applicazione delle disposizioni previste dall' dell'allegato VIII dello statuto e dall'articolo 108 dell'ex regolamento generale della CECA, tale periodo viene considerato come periodo di servizio. 8. Fatti salvi l', paragrafo 1, e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello statuto il coniuge superstite di un ex funzionario deceduto allorché era beneficiario dell'indennità mensile prevista al paragrafo 1, ha diritto, purché coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso un'istituzione, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato l'ex funzionario se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'età, effettivamente beneficiarne al momento della morte. L'importo della pensione di reversibilità prevista al primo comma non può essere inferiore agli importi previsti all'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianità cui l'ex funzionazio avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, dopo aver beneficiato dei diritti alla succitata indennità, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità. La condizione di anteriorità del matrimonio, prevista al primo comma, non è richiesta se siano nati uno o più figli da un matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione del servizio, purché il coniuge superstite provveda od abbia provveduto ai bisogni di questi figli. Ciò vale anche quando il decesso dell'ex funzionario sia dovuto ad una delle circostanze previste all'articolo 17, secondo comma, in fine, dell'allegato VIII dello statuto. 9. In caso di decesso di un ex funzionario, beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'allegato VII, , dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto, nonché dell'allegato VII, articolo 21, dello statuto. 10. Per l'applicazione dell'articolo 107 dello statuto, nonché dell'articolo 102, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il caso del funzionario cui sia stato applicato il provvedimento di cui all' è assimilato a quello del funzionario rimasto in servizio fino all'età di 65 anni purché continui a versare il contributo durante il periodo di riscossione dell'indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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