Art. 2

In vigore dal 9 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH (1) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4. (2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 23.
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