Art. 2
In vigore dal 9 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. FISCHBACH
(1) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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