Art. 2

In vigore dal 9 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, il punto 1 dell' si applica a decorrere dal 1o settembre 1985 e il punto 3 dell' si applica a decorrere dal 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (2) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16. (4) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20. (5) GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 19.
Storico versioni

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