Art. 2

In vigore dal 5 dic 1985
1. Una prima parte di 1 330 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli stati membri della Comunità a dieci; le quote che, fatto salvo l', sono valide fino al 30 giugno 1986, ammontano per ciascuno di questi stati membri a: 1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 5 // Danimarca // 5 // Germania // 1 080 // Grecia // 50 // Francia // 11 // Irlanda // 5 // Italia // 169 // Regno Unito // 5 2. La seconda parte, di 170 tonnellate, costituisce la riserva. 3. Se, a partire dal 1o marzo 1986, un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in Spagna o Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.
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