Art. 1
In vigore dal 5 dic 1985
1. Dal 1o gennaio al 30 giugno 1986, il dazio della tariffa doganale comune per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole, di un diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1), della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 10 % nel limite di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate.
2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1985.
Storico versioni
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