Art. 10
In vigore dal 5 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
(1) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
Storico versioni
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