Art. 10

Art. 10

In vigore dal 5 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
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