Art. 1
In vigore dal 4 dic 1985
All'allegato I, capitolo I, lettera A dal regolamento (CEE) n. 3714/84, il testo del punto 3 é sostituito dal testo seguente:
« 3. Acidità titolabile (calcolata sulla sostanza secca non grassa) espressa
- in ml di soluzione di idrossido di sodio decinormale: massimo 22,5,
- in acido lattico: massimo 0,18 % m/m (2).
(2) La percentuale di acido lattico è determinata in conformità del metodo A.D.M.I. »
Storico versioni
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