Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 dic 1985
All'allegato I, capitolo I, lettera A dal regolamento (CEE) n. 3714/84, il testo del punto 3 é sostituito dal testo seguente: « 3. Acidità titolabile (calcolata sulla sostanza secca non grassa) espressa - in ml di soluzione di idrossido di sodio decinormale: massimo 22,5, - in acido lattico: massimo 0,18 % m/m (2). (2) La percentuale di acido lattico è determinata in conformità del metodo A.D.M.I. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3417:oj#art-1