Art. 2

In vigore dal 4 dic 1985
Le autorità spagnole comunicano alla Commissione, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le misure prese sul piano locale ai fini del controllo dello sbarco, dello stoccaggio e del trasbordo dei prodotti che beneficiano del presente regime.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3415:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo