Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 137/79, è inserito dopo l'articolo 14 il seguente articolo 14 bis:
In vigore dal 4 dic 1985
« Articolo 14 bis
1. Per l'applicazione degli del presente regolamento, le navi immatricolate e/o registrate nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla non sono considerate come navi degli stati membri.
2. Le autorità doganali del porto di registrazione o d'armamento di una nave da pesca immatricolata nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla non possono rilasciare a tali navi blocchetti di formulari T 2 M.
3. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento sono d'applicazione qualora i prodotti pescati o i prodotti ottenuti di cui all' ai quali si riferisce il documento T 2 M, vengano sbarcati in un porto delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla e trasbordati per essere avviati verso il territorio doganale della Comunità.
Lo sbarco, lo stoccaggio ed il trasbordo di tali prodotti devono inoltre avere luogo in aree distinte da quelle riservate a dei prodotti aventi un'altra destinazione. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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