Art. 2
In vigore dal 15 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(5) GU n. L 212 del 9. 8. 1985, pag. 8.
Storico versioni
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