Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2273/85 sono aggiunti i commi seguenti:
In vigore dal 15 nov 1985
« Il titolo alcolometrico volumico potenziale dei prodotti di cui al primo comma è determinato sulla base dell'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo previsto nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77.
Gli stati membri interessati trasmettono alla Commissione le tabelle di corrispondenza tra l'indicazione numerica di cui al secondo comma ed il titolo alcolometrico volumico potenziale dei prodotti ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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