Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2273/85 sono aggiunti i commi seguenti:

In vigore dal 15 nov 1985
« Il titolo alcolometrico volumico potenziale dei prodotti di cui al primo comma è determinato sulla base dell'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo previsto nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77. Gli stati membri interessati trasmettono alla Commissione le tabelle di corrispondenza tra l'indicazione numerica di cui al secondo comma ed il titolo alcolometrico volumico potenziale dei prodotti ».
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