Art. 2
In vigore dal 14 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. SCHLECHTER
(1) GU n. C 350 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(2) GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 80.
(3) GU n. C 138 del 9. 6. 1981, pag. 54.
(4) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 61.
Storico versioni
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