Art. 2

In vigore dal 14 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. SCHLECHTER (1) GU n. C 350 del 31. 12. 1980, pag. 18. (2) GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 80. (3) GU n. C 138 del 9. 6. 1981, pag. 54. (4) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1. (5) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 61.
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