Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3164/76 è modificato come segue:
In vigore dal 14 nov 1985
1) il testo dell', paragrafo 3, secondo e terzo comma, è sostituito dal testo seguente:
« L'autorizzazione comunitaria deve accompagnare la motrice; essa si riferisce a tutto l'insieme di veicoli accoppiati anche se il rimorchio o il semirimorchio non sono immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare dell'autorizzazione oppure sono immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro stato membro.
Ogni autorizzazione comunitaria può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Essa deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo. »;
2) negli allegati I (b) e I bis (b) il quinto comma è completato con il testo seguente:
« Essa deve accompagnare la motrice; essa si riferisce a tutto l'insieme di veicoli accoppiati anche se il rimorchio o semirimorchio non sono immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare dell'autorizzazione, oppure sono immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro stato membro. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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