Art. 3
In vigore dal 14 nov 1985
1. La cauzione prevista dall', paragrafo 3, è sostituita da un importo uguale alla detrazione di cui all'.
2. La cauzione è svincolata soltanto:
a) se l'acquirente dei cereali a prezzo ridotto fornisce la prova che i cereali a prezzo ridotto sono stati incorporati in alimenti composti per animali prima del 21 maggio 1986; inoltre
b) se l'acquirente dei cereali a prezzo ridotto non è l'utilizzatore finale degli alimenti composti per animali, che la detrazione di cui all' è stata regolarmente trasferita all'utilizzatore finale di alimenti composti per animali prima del 21 maggio 1986.
3. L'organismo d'intervento irlandese adotta le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del presente regolamento e comunica senza indugio alla Commissione le sue proposte.
4. Le misure adottate dall'organismo d'intervento irlandese in conformità del paragrafo 3 lasciano impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 che sono applicabili alla vendita prevista dal presente regolamento.
Storico versioni
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