Art. 1

In vigore dal 14 nov 1985
1. Su riserva delle modalità dell', l'organismo d'intervento irlandese provvede allo smaltimento di 125 000 t di cereali destinati all'alimentazione degli animali, alle condizioni seguenti: - 70 000 t di frumento tenero e/o orzo prelevate dalle scorte detenute dall'organismo d'intervento irlandese in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75; - 55 000 t di frumento tenero prelevate dalle scorte trasferite dal Regno Unito in conformità del regolamento (CEE) n. 2918/85. 2. Se risulta disponibile per la vendita dalle scorte d'intervento irlandese un quantitativo eccedente le 70 000 t, l'organismo d'intervento irlandese ne dà comunicazione prima del 6 dicembre 1985 alla Commissione che prende le misure procedurali necessarie per garantire che i quantitativi stabiliti nel paragrafo 1 siano adeguati in conformità. 3. L'organismo d'intervento irlandese garantisce che i cereali di cui al paragrafo 1 saranno venduti per essere trasformati in alimenti per gli animali prima del 21 maggio 1986. Tutti gli acquirenti dei suddetti cereali debbono costituire una cauzione per garantire l'adempimento di tale obbligo. Tutte le vendite di cereali di cui al paragrafo 1 che hanno luogo a partire dal 21 maggio 1986 sono effettuate a norma del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (6).
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