Art. 2
In vigore dal 14 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 12 ottobre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 31.
(6) GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 32.
(7) GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11.
(8) GU n. L 83 del 30. 3. 1983, pag. 25.
(9) GU n. L 270 del 12. 10. 1985, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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