Art. 2

In vigore dal 14 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 12 ottobre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. (4) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (5) GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 31. (6) GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 32. (7) GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11. (8) GU n. L 83 del 30. 3. 1983, pag. 25. (9) GU n. L 270 del 12. 10. 1985, pag. 5.
Storico versioni

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