Art. 1

Al paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2677/84 è aggiunto il seguente comma:

In vigore dal 14 nov 1985
« Per quanto concerne gli importi del contributo alla produzione di cui all', lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2849/85, la conversione in marchi tedeschi viene effettuata utilizzando, in deroga al punto XIV, lettera b) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/78, il tasso rappresentativo fissato a 1 ECU = 2,43082 marchi tedeschi ».
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