Art. 2
In vigore dal 14 nov 1985
1. In base alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, il Regno Unito comunica alla Commissione, entro e non oltre il 31 maggio 1986, i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato di uva e di mosto concentrato di uva rettificato utilizzati per l'aumento supplementare del titolo alcolometrico naturale dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Dette comunicazioni indicano a titolo estimativo i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato di uva e di mosto concentrato di uva rettificato utilizzati per l'aumento supplementare del titolo alcolometrico in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.
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