Art. 1

In vigore dal 14 nov 1985
Il Regno Unito è autorizzato, per la campagna viticola 1985/1986, a permettere, nelle unità amministrative che figurano in allegato, l'aumento supplementare dei titoli alcolometrici previsti, per la zona viticola A, dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo 32, che siano ottenuti da uve destinate all'elaborazione di vini da tavola.
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