Art. 2
In vigore dal 12 nov 1985
Al capitolo 2 della tariffa doganale comune, allegato al regolamento (CEE) n. 950/68, è aggiunta la seguente nota complementare 7:
« 7. a) Si considerano come "parti di volatili, non disossate" ai sensi delle sottovoci 02.02 B II a), B II b), B II c), B II d) e B II e), le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
b) Le parti di volatili di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nella sottovoce 02.02 B II g) ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3147:oj#art-2