Art. 1
Per quanto concerne l'applicazione dei prelievi nel settore del pollame:
In vigore dal 12 nov 1985
1. Sono considerati come « parti di volatili non disossate » ai sensi delle sottovoci 02.02 B II a), B II b), B II c), B II d) e B II e) della tariffa doganale comune, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
2. Le parti di volatili di cui al punto 1, cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nella sottovoce 02.02 B II g) della tariffa doganale comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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