Art. 2
In vigore dal 11 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. SCHLECHTER
(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.
DECISIONE N. 1/85 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA
del 10 giugno 1985
che modifica gli importi espressi in ECU nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,
visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa (1), in particolare l'articolo 28,
considerando che gli importi in talune monete nazionali equivalenti all'unità di conto europea erano al 1o ottobre 1984 più bassi degli importi corrispondenti vigenti al 1o ottobre 1982; che dal cambiamento automatico della data di riferimento prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 3 risulterebbe, alla conversione nelle monete nazionali considerate, una diminuzione dei limiti effettivi per le prove documentali semplificate; che, per prevenire questa conseguenza, è opportuno aumentare tali limiti espressi in ECU,
DECIDE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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