Art. 1

L'articolo 8 del protocollo n. 3 è modificato come segue:

In vigore dal 11 nov 1985
- al paragrafo 1, lettera b), l'importo « 3 400 ECU » è sostituito da « 4 000 ECU », - al paragrafo 2, gli importi « 240 ECU » e « 680 ECU » sono sostituiti rispettivamente da « 280 ECU » e « 800 ECU ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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eli:reg:1985:3178:oj#art-1-2

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