Art. 1
L'articolo 8 del protocollo n. 3 è modificato come segue:
In vigore dal 11 nov 1985
- al paragrafo 1, lettera b), l'importo « 3 400 ECU » è sostituito da « 4 000 ECU »,
- al paragrafo 2, gli importi « 240 ECU » e « 680 ECU » sono sostituiti rispettivamente da « 280 ECU » e « 800 ECU ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3178:oj#art-1-2