Art. 2

In vigore dal 11 nov 1985
1. Una prima parte di 544 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli stati membri della Comunità a dieci; le quote che, fermo restando l', sono valide fino al 31 dicembre 1986 ammontano a: 1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 1 // Danimarca // 1 // Germania // 90 // Grecia // 1 // Francia // 20 // Irlanda // 1 // Italia // 400 // Regno Unito // 30 2. La seconda parte, corrispondente ad un quantitativo di 156 tonnellate, costituisce la riserva. 3. Se, a partire dal 1o marzo 1986, un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in Spagna o in Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissine, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.
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