Art. 1
In vigore dal 11 nov 1985
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, il dazio autonomo per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune, è sospeso totalmente nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 700 tonnellate.
2. Nei limiti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi calcolati in conformità alle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.
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