Art. 6

In vigore dal 11 nov 1985
La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli , e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo. Articolo 7 1. Gli stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'appertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario. 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa il libero accesso alle quote ad essi assegnate. 3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.
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