Art. 5
In vigore dal 11 nov 1985
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1986, ecceda del 30 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1986, il totale delle importazioni di seta greggia effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
Storico versioni
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