Art. 2
In vigore dal 6 nov 1985
Nell'allegato II, titolo II, capitolo G « Capitale fondiario, macchine ed attrezzi, capitale circolante », voce « Ammortamento delle macchine ed attrezzi », la nota in calce è così completata:
« 15 000 Pts e 15 000 Esc ».
Storico versioni
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