Art. 1
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2237/77 è così completato:
In vigore dal 6 nov 1985
« In Spagna e Portogallo tali disposizioni si applicano per la prima volta ai dati contabili dell'esercizio ''1986'', che inizia nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o luglio 1986 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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