Art. 2

In vigore dal 6 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 301 dell'8. 11. 1983, pag. 2. (3) GU n. L 55 del 2. 3. 1983, pag. 4. (4) GU n. L 215, dell'11. 8. 1984, pag. 16. (5) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (6) GU n. L 215 dell'11. 8. 1984, pag. 1.
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