Art. 1
In vigore dal 6 nov 1985
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame di cui alla sottovoce ex 28.38 A/II, della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Iugoslavia.
2. L'importo del dazio è pari al più elevato dei due valori rappresentati rispettivamente dal 53 % del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e dalla differenza fra 600 ECU e il prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
3. Si applicano i provvedimenti in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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