Art. 2

In vigore dal 30 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica, su richiesta dell'interessato, alle cauzioni costituite anteriormente a tale data e non ancora definitivamente incamerate. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 22.
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