Art. 1

All'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 262/79 è aggiunto il comma seguente:

In vigore dal 30 ott 1985
« Tuttavia, se le prove sono fornite nei 18 mesi successivi al termine di cui al primo comma, si procede al rimborso dell'85 % dell'importo incamerato ».
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