Art. 2

In vigore dal 29 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L', punti 2 e 7, paragrafi 1, 3 e 5 si applica a decorrere dal secondo periodo di 12 mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1985 Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11. (4) GU n. L 112 del 25. 4. 1985, pag. 18. (5) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 14. (6) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
Storico versioni

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