Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:

In vigore dal 29 ott 1985
1. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Per ciascuno dei due periodi 2 aprile 1984 - 31 marzo 1985 e 1o aprile 1985 - 31 marzo 1986, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita come segue: - Irlanda: 303 000 t - Lussemburgo: 25 000 t - Regno Unito (limitatamente all'Irlanda del Nord): 65 000 t ». 2. È inserito l'articolo 4 bis seguente: « Articolo 4 bis Qualora i quantitativi globali garantiti vengano ritoccati in applicazione dell'articolo 5 quater, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 e dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84, i quantitativi di cui viene maggiorato uno dei quantitativi globali inizialmente fissati vengono assegnati, ai produttori di cui all'articolo 4, paragrafi 5 o 6 o se del caso alla riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 ». 3. All'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, i termini « all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) » sono sostituiti dai termini: « all'articolo 9, paragrafo 1 ». 4. All'articolo 9, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: « In caso di applicazione della formula B, la maggiorazione di cui sopra viene effettuata per ogni divario positivo superiore a 0,6 g. Questa disposizione vale anche per le associazioni di produttori e le relative unioni di cui all'articolo 12, lettera c), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 ». 5. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 10 Ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 857/84, gli stati membri possono sostituire il periodo di 12 mesi con un periodo di 52 settimane. In tal caso, il primo periodo di 52 settimane ha inizio la domenica o il lunedì immediatamente successivi al 2 aprile 1984 ». 6. All'articolo 11, paragrafo 1 a) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « Ai fini dell'applicazione delle formule A e B, gli acquirenti tengono a disposizione dell'organismo competente dello stato membro, per almeno 3 anni, una contabilità di magazzino dalla quale risultino per ciascun produttore: a) i nomi e gli indirizzi; b) la totalità dei quantitativi di riferimento assegnati in applicazione degli del regolamento (CEE) n. 857/84; c) i quantitativi di latte o di equivalente latte acquistati, per mese o periodo di quattro settimane o per semestre ». b) È inserito il terzo comma seguente: « Inoltre, nell'ambito della formula A, in caso di applicazione dell'articolo 12, lettera c), seondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 la contabilità di magazzini, come descritta al primo comma, viene tenuta e messa a disposizione dell'organismo competente dello stato membro dalle associazioni di produttori e relative unioni ». 7. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 12 1) Entro 45 giorni dalla fine del primo semestre, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino: - in caso di applicazione della formula A, per ogni produttore interessato, i quantitativi di latte o di equivalente latte consegnati nel primo semestre; in questa dichiarazione è altresì indicata, per ciascun produttore, la percentuale del suo quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le sue consegne nel primo semestre; - in caso di applicazione della formula B, per il complesso dei produttori, i quantitativi di latte o equivalente latte acquistati nel primo semestre; in questa dichiarazione è indicata altresì la percentuale del quantitativo annuo di riferimento dell'acquirente, che rappresentano i suoi acquisti nel primo semestre. 2) Entro 45 giorni dalla fine di ogni periodo di 12 mesi, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino: - in caso di applicazione della formula A, per ogni produttore interessato separatamente, i quantitativi di latte o equivalente latte, - consegnati complessivamente durante il periodo di 12 mesi in questione, - se del caso, eccedenti il quantitativo annuo di riferimento del produttore in questione; - in caso di applicazione della formula B, per il complesso dei produttori, separatamente, i quantitativi di latte o equivalente latte, - acquistati complessivamente durante il periodo di 12 mesi in questione, - se del caso, eccedenti il quantitativo annuo di riferimento dell'acquirente in questione. 3) Tuttavia, nel quadro della formula A, in caso di applicazione dell'articolo 12, lettera c), secondo comma del regolamento (CEE) n. 857/84, le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse all'organismo competente dalle associazioni di produttori e relative unioni. 4) Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di 12 mesi, gli acquirenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 versano all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto. Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 3, il versamento dev'essere effettuato, entro lo stesso termine di 60 giorni, dalle associazioni di produttori e relative unioni. 5) Gli stati membri possono stabilire che la seconda dichiarazione di cui al paragrafo 2 ed il versamento di cui al paragrafo 4 siano effettuati alla stessa data, senza superare il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 4. 6) Per il primo periodo di 12 mesi, le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ed il versamento di cui al paragrafo 4 sono effettuati al più tardi il 15 novembre 1985. Per il primo semestre del secondo periodo di 12 mesi, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata al più tardi entro 90 giorni dalla fine del semestre in questione ». 8. All'articolo 13, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente: « Tuttavia, per il primo periodo di 12 mesi, il termine di cui al paragrafo 2 è prorogato al 15 novembre 1985 ». 9. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 14 Ai fini del calcolo dei prelievi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84: - se nel periodo di 12 mesi in causa sono stati applicati due prezzi indicativi differenti, viene preso in considerazione soltanto il prezzo indicativo valido l'ultimo giorno di detto periodo; - il tasso di conversione da applicare è il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno del periodo di 12 mesi in causa ». 10. Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 15 In deroga all'articolo 12 e per il secondo periodo di 12 mesi: - gli stati membri, per le regioni montane delimitate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE e, in caso di applicazione della formula A, per i produttori il cui quantitativo di riferimento non superi 20 000 kg, - la Grecia, per la totalità del suo territorio, e - l'Italia, per tutte le regioni indicate nell'allegato della decisione 77/711/CEE, sono autorizzati a far effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, entro 60 giorni dalla fine del singolo periodo di 12 mesi in causa. In caso di applicazione della formula B, tale autorizzazione si applica a qualunque acquirente di latte che effettui la raccolta del prodotto per almeno il 60 % nelle regioni di cui al comma precedente ». 11. All'articolo 16, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Gli stati membri comunicano alla Commissione: - alla fine di ogni periodo di 12 mesi, i casi di applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, l'elenco delle associazioni di produttori e delle relative unioni e/o l'elenco delle associazioni di acquirenti di cui all'articolo 12, rispettivamente lettera c), secondo comma, e lettera e), dello stesso regolamento; - anteriormente al 1o gennaio 1986 e, per il primo periodo di 12 mesi, entro e non oltre il 1o novembre 1985, la loro intenzione di avvalersi dell'autorizzazione prevista all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 857/84; - alla fine del secondo periodo di 12 mesi e, per il primo di questi periodi, entro e non oltre il 1o febbraio 1986, tutte le informazioni utili circa l'applicazione della disposizione di cui al secondo trattino; - nei tre mesi successivi alla fine di ogni periodo in questione, i dati di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 ».
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