Art. 2

In vigore dal 28 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER (1) Parere reso il 9 ottobre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. C 218 del 28. 8. 1985, pag. 14. (3) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 2.
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