Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3181/78 è aggiunto il comma seguente:

In vigore dal 28 ott 1985
« Il Fondo è altresì autorizzato a conferire alle autorità monetarie di paesi terzi e ad istituzioni monetarie internazionali la posizione di "altri detentori" di ECU di cui all' ed a fissare le modalità e condizioni in base alle quali tali ECU possono essere acquistate, detenute ed utilizzate ».
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