Art. 3
In vigore dal 24 ott 1985
1. Non possono essere autorizzati come metodo di classificazione, ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, i metodi di stima del tenore di carne magra delle carcasse,
- che non siano basati su un campione rappresentativo della produzione suina nazionale o regionale cui si riferisce il metodo di stima e di una taglia minima di 120 carcasse, il cui tenore di carne
magra è constatato sia direttamente, in conformità dell', paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84, sia mediante ricorso a un metodo nazionale di stima equivalente, e
- il cui coefficiente di determinazione non sia superiore a R2 = 0,64.
2. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è inoltre subordinata alla condizione che l'errore residuo standard sia inferiore a Se = 2,5.
3. Gli stati membri comunicano alla Commissione i metodi di classificazione che desiderano siano applicati sul loro territorio, indicandone i principi di funzionamento, nonché le equazioni di stima di percentuale di carne magra eventualmente impiegate, compresa la correlazione tra il tenore di carne magra determinato mediante applicazione di qualsivoglia metodo nazionale di dissezione e quello determinato con il metodo di dissezione descritto nell', paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3220/84. L'applicazione di metodi di classificazione sul territorio di uno stato membro è autorizzata secondo la procedura prevista dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
4. L'utilizzazione pratica dei metodi di classificazione deve corrispondere nei minimi particolari alla descrizione che figura nella decisione comunitaria che ne autorizza l'applicazione.
Storico versioni
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