Art. 2
In vigore dal 24 ott 1985
1. Il peso della carcassa fredda di cui all', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84, è ottenuto detraendo 2,0 % del peso caldo constatato al più tardi quarantacinque minuti dopo la giugulazione del suino.
2. Se, in un determinato macello non può essere generalmente rispettato il periodo di quarantacinque minuti tra la giugulazione e la pesatura del suino, l'aurità competente dello stato membro interessato può consentire che detto periodo sia oltrepassato a condizione che la detrazione di 2,0 % di cui al paragrafo 1 sia diminuita di 0,1 punto per quarto d'ora supplementare iniziato di ritardo, anche non ancora trascorso.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il peso della carcassa fredda può essere calcolato con riferimento a tabelle fisse di riduzioni di peso assolute determinate preventivamente dagli stati membri secondo le caratteristiche del loro patrimonio suinicolo e notificate alla Commissione. Il ricorso a tali tabelle è autorizzato in conformità della procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sempreché le riduzioni previste per classe di peso corrispondano, per quanto possibile, alla detrazione risultante dai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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