Art. 2

In vigore dal 28 ago 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ad eccezione dell'ultimo comma del nuovo testo del paragrafo 3 dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2365/84, il quale, su richiesta dell'interessato, si applica alle pratiche che non sono ancora chiuse. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 157 del 10. 6. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 26. (4) GU n. L 185 del 18. 7. 1985, pag. 12.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2426:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo