Art. 1
All'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2365/84, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 28 ago 1985
« 3. L'impresa presenta a intervalli regolari una dichiarazione di trasformazione, relativa ai quantitativi trasformati nel corso di un periodo la cui durata è fissata dall'organismo competente dello stato membro in cui è stata effettuata la trasformazione, ma che non può essere superiore a un mese. Questa dichiarazione è presentata all'organismo competente al più tardi entro una data stabilita da quest'ultimo ed entro un periodo che non superi, in ogni caso, due mesi.
Tuttavia, se la trasformazione di una singola partita di piselli, fave, favette o lupini dolci si estende su un certo numero di mesi, l'impresa presenta la dichiarazione relativa a tale partita al più tardi entro la fine del secondo mese successivo alla fine del processo di trasformazione.
Nelle dichiarazione deve essere indicato almeno, per prodotto e per modo di trasformazione, il quantitativo di cui è stata effettuata la trasformazione, espresso in peso lordo e se richiesto, eventualmente adattato secondo il metodo esposto nell'allegato I.
Se l'impresa omette di presentare la dichiarazione entro la data prevista, l'organismo competente dello stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione detrae, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a tale data, il 2 % dell'aiuto cui l'impresa stessa aveva inizialmente diritto ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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